RUSSIA: X pacchetto di sanzioni – Deroghe fino al 27 marzo 2023 per le ultime spedizioni

Segnaliamo che il Consiglio ha adottato il decimo pacchetto di ulteriori misure restrittive volte ad aumentare la pressione sul governo della Federazione russa.

Dal 26 febbraio sono in vigore i nuovi regolamenti UE n. 426/2022 e 427/2022 che modificano rispettivamente i regolamenti (UE) n. 269/2014 e n. 833/2014 concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Di seguito il link ai regolamenti: EUR-Lex – L:2023:059I:TOC – IT – EUR-Lex (europa.eu)

Sono state infatti introdotte delle nuove misure restrittive che limitano i commerci da e per la Russia, a titolo di esempio citiamo:

  • Restrizioni all’esportazione di componenti elettronici e generatori elettrici;
  • Restrizioni all’esportazione di veicoli pesanti, semirimorchi e relativi pezzi di ricambio;
  • Restrizioni all’esportazione di beni nel settore delle costruzioni che possono essere dirette ai militari russi, come antenne o gru;
  • Restrizioni all’esportazione di impianti industriali completi (esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici);
  • Restrizioni all’esportazione per materiali specifici delle terre rare e telecamere termiche;
  • Ampliamento dei divieti di importazione e introduzione della definizione del termine “importazione”;
  • Inserimento nella black list di entità di paesi terzi come l’IRAN che producono velivoli militari senza equipaggiamento utilizzati nel conflitto;
  • Nuove misure per prevenire la “Circumvention”, ossia l’elusione delle restrizioni che può avvenire con l’invio delle merci a paesi limitrofi alla Federazione Russa.

Più in particolare, segnaliamo le seguenti rilevanti modifiche:

EXPORT:

  • Aggiornato allegato VII cui articolo 2 bis, sostituito dalla nuova versione, contenente beni non esportabili in quanto possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
  • Aggiunta di ulteriori codici doganali non esportabili all’allegato XI (PARTE D) cui articolo 3 quater contenente beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale;

N.B. i divieti … non si applicano all’esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

  • Aggiunta di ulteriori codici doganali non esportabili all’allegato XXIII (PARTE C) e aggiornata la parte A dello stesso allegato cui articolo 3 duodecies concernente i beni atti a contribuire in particolare il rafforzamento delle capacità industriali russe;

N.B. i divieti … non si applicano, limitatamente ai prodotti della parte C, all’esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. La deroga contrattuale non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28 e 7219 24 elencati nell’allegato XXIII, e ai prodotti della parte A e B, che pertanto sono fin da oggi di vietata esportazione.

IMPORT:

  • Aggiunta codici doganali non importabili all’allegato XXII (PARTE C) cui articolo 3 decies contenente beni che generano introiti significativi per la Russia.

N.B. i divieti … non si applicano, limitatamente ai prodotti della parte C, all’esecuzione, fino al 27 maggio 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Vige pertanto un periodo di transizione fino al 27 marzo 2023 che permette alle aziende di poter evadere gli ultimi ordini.

Per quanto riguarda questa esenzione di natura contrattuale, poniamo l’attenzione sulla necessità per l’esportatore o importatore di possedere l’adeguata documentazione che provi in modo certo che la data di conclusione del contratto sia antecedente alla data del 26 febbraio 2023.

Ricordiamo inoltre che essendo stati elevati i parametri di rischio da parte dell’Amministrazione Doganale assistiamo nuovamente ad un aumento dei controlli che si possono configurare come Controllo Documentale (CD) o Verifica Merce (VM). In caso di controllo al momento dell’espletamento delle formalità di esportazione o importazione la documentazione dovrà essere inevitabilmente posta al vaglio dell’Ufficio doganale competente. Il controllo potrebbe inoltre comportare un significativo rallentamento delle formalità doganali e un blocco della merce, soprattutto in caso di assenza di prove adeguate.

Pertanto, consigliamo agli operatori di:

  • Verificare che la merce sia classificata correttamente e non sia oggetto di restrizioni compilando la dichiarazione di libera esportazione;
  • Verificare che i soggetti a cui vengono ceduti i beni e le entità da cui si ricevono i pagamenti non siano inseriti nella blacklist;
  • Accertarsi nel caso in cui la merce sia destinata a paesi limitrofi al territorio russo come Bielorussia, Kazakistan, Uzbekistan ecc. di munirsi di contratti o dichiarazioni “end use” da parte del cliente diretto;
  • Compilare la documentazione per il trasporto in maniera adeguata e affidare il trasporto a vettori muniti di apposita autorizzazione;
  • Sdoganare la merce a terra in modo da evitare lunghe soste ai mezzi destinati al carico, attraverso Luogo Approvato/CAD.

ll team di consulenza e formazione di Martino Parisi srl resta a vostra a disposizione per approfondimenti in materia per una corretta gestione delle pratiche doganali.

Per ogni ulteriore informazione scrivi a consulenza@martinoparisi.com