PROVE IVA ALL’ESPORTAZIONE

La non imponibilità IVA in relazione alle cessioni all’esportazione è da sempre oggetto di particolare attenzione da parte delle Agenzie Fiscali, la stessa Corte di Giustizia con la sentenza C-275/18 del 28 marzo 2019  dichiara che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista per beni destinati a essere esportati fuori dell’Unione europea è concessa a condizione che tali beni siano stati vincolati al regime doganale dell’esportazione, e che sia soddisfatta la condizione sostanziale dell’esenzione, ovvero l’uscita effettiva dal territorio dell’Unione dei beni interessati.

 

A livello nazionale, sul medesimo tema, si è espressa la Corte di Cassazione in una recente sentenza dichiarando che “in tema di recupero dell’IVA per cessioni al di fuori dei confini dell’Unione europea, nelle esportazioni indirette di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, la prova dell’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione deve essere fornita dal cedente […]”

Inoltre, “La destinazione dei beni all’esportazione non può infatti essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, in quanto la normativa doganale richiede mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana.” (Sentenza 32771/2022)

 

La prova dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione è rappresentata dal messaggio elettronico IE599 trasmesso dall’Ufficio Doganale di uscita tramite il sistema informatico doganale.

Lo stato della dichiarazione doganale e il relativo visto uscire si verificano inserendo l’MRN (Movement Reference Number) rispettivamente:

 

Pertanto, la ditta esportatrice per essere certa di poter usufruire della non imponibilità IVA per le cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 lett. del DPR 633/72, ed ottenere quindi il visto uscire deve innanzitutto curare l’operazione doganale di esportazione avvalendosi di un luogo approvato che consente di sdoganare la merce direttamente dal proprio magazzino e utilizzando come termine di resa minimo L’Incoterms 2020 FCA.

 

Per ogni altra necessità Martino Parisi è a vs. completa disposizione, contattare consulenza@martinoparisi.com