PROCEDURA DI RILASCIO CERTIFICATI EUR.1, EUR.MED E A.TR: NOVITA’ DAL 01 APRILE 2022

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente introdotto delle novità nell’ambito del rilascio dei certificati EUR.1, EUR.MED e A.TR.

Già nel 2019 l’Agenzia aveva infatti manifestato la sua volontà di modificare le procedure di rilascio di tali certificati. L’Amministrazione ha infatti ritenuto che le modalità utilizzate da tempo, in particolare concernenti la semplificazione procedurale che permetteva la previdimazione dei certificati introdotta nel 2003, non fossero adatte al contesto internazionale attuale. L’eliminazione della proceduta semplificata di previdimazione dei certificati doveva servire anche a far sì che le ditte esportatrici richiedessero l’autorizzazione ad apporre l’attestazione di origine su fattura per importi superiori a 6.000 euro. Tale autorizzazione consiste nello Status di Esportatore Autorizzato e permette alle ditte autorizzate di dichiarare, al momento dell’esportazione, l’origine preferenziale delle merci attraverso un apposito codice alfanumerico rilasciato dall’Ufficio doganale territorialmente competente.

Il termine per la modifica delle procedure, inizialmente fissato per gennaio 2020, è stato prorogato più volte per far fronte all’emergenza sanitaria emersa nello stesso anno. L’ultima data di scadenza era stata fissata al 31 Marzo 2021.

Novità a partire dal 01 Aprile 2022

Con la fine dello stato di emergenza dovuto alla situazione pandemica, dopo due anni, l’Agenzia non ha più ritenuto possibile prorogare ulteriormente l’utilizzo dei certificati di circolazione previdimati. Le nuove procedure di rilascio diventano quindi realtà a partire dal 01 Aprile 2022. In data 29 Marzo 2022 l’Agenzia delle Dogane e monopoli ha infatti pubblicato la circolare n. 12/2022 relativa alle nuove procedure di rilascio di EUR.1, EUR.MED ed A.TR.

Le principali novità si sintetizzano con la possibilità per gli operatori di adottare tre diverse modalità di rilascio di seguito elencate.

1. La procedura ordinaria

Con la procedura ordinaria il soggetto esportatore richiede il certificato al momento dell’emissione del documento doganale di esportazione. I dati vengono quindi stampati sull’apposito modello, che viene presentato all’Ufficio Doganale di competenza per l’apposizione del timbro e della firma.

2. La procedura “facilitata”

Con la procedura facilitata l’esportatore stampa il certificato su un formulario in proprio possesso, precedentemente validato con timbro e firma dell’UD. L’accesso a tale procedura è riservato a soggetti A.E.O. (Authorized Economic Operator) e titolari di Luogo Approvato. Tali soggetti devono inoltre manifestare oggettive difficoltà operative legate alla distanza dall’UD di Esportazione agli orari di operatività dell’UD.

3. La procedura full digital

La procedura full digital permette di creare un certificato digitale, non più stampato su specifici formulari.  Tale certificato può essere stampato su carta comune ed è munito di apposito QR code per il tracciamento. La procedura full digital può essere ad oggi utilizzata limitatamente ad esportazioni verso la Confederazione Svizzera.

Implicazioni operative per l’export

L’ottica dell’ADM è quella di rinnovarsi, adattando le modalità operative all’attuale contesto geopolitico e dotando le imprese nazionali di strumenti idonei ad affrontare il mercato internazionale.

L’intero processo di digitalizzazione relativo alla richiesta dei certificati è in continua evoluzione ed è stato reso obbligatorio già da gennaio 2021. Tuttavia, l’ostacolo principale si riscontra nella necessità di disporre dei certificati stampati su appositi formulari e vidimati dall’Ufficio Doganale. Tale ostacolo finora è stato sanato solamente con la modalità “full digital”, ad oggi tuttavia utilizzabile limitatamente per le operazioni di esportazione verso la Svizzera. Le modalità in vigore dal 01 Aprile 2022 comporteranno necessariamente dei rallentamenti per gli esportatori che hanno necessità di ottenere EUR.1, EUR.MED ed A.TR.

In conclusione, la stessa Agenzia delle Dogane sottolinea nella circolare n. 12/2022 some lo status di esportatore autorizzato conferisca alle ditte esportatrici delle facilitazioni di rilievo strategico. La soluzione data dalla possibilità di apporre la dichiarazione di origine su fattura porta infatti inevitabilmente ad una più snella procedura di rilascio delle prove di origine preferenziale, velocizzando l’intero processo di esportazione.

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01 Aprile 2022

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