LE NUOVE SANZIONI INTERESSANO ANCHE LA BIELORUSSIA

Anche la Bielorussia è entrata nel gruppo di paesi verso i quali le aziende Europee avranno maggiori difficoltà ad effettuare scambi commerciali. L’intensificazione delle sanzioni applicate dall’Unione alla Russia nei giorni scorsi interessano ora anche le merci e i territori Bielorussi.

Già dal 2006 il paese era interessato da alcune misure restrittive imposte dall’Unione. L’UE ha poi agito al coinvolgimento del paese nel conflitto Russo-Ucraino pubblicando in data 02 Marzo 2022 il nuovo Regolamento (UE) 355/2022 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

I principali cambiamenti

Nell’ambito del commercio internazionale il nuovo testo amplia notevolmente lo spettro di beni che sono soggetti a restrizioni. Di seguito riportiamo una lista delle merci interessate, sia in ambito di importazioni che di esportazioni.

Importazioni:

A partire dal 03 Marzo 2022 è vietato importare nell’Unione (direttamente o indirettamente), acquistare (direttamente o indirettamente) e trasportare:

  • i prodotti legnosi (di cui all’allegato X);
  • i prodotti cementizi (di cui all’allegato XI);
  • i prodotti siderurgici (di cui all’allegato XII);
  • i prodotti di gomma (di cui all’allegato XIII).

I divieti di cui sopra si applicano più specificatamente sia a prodotti esportati dalla Bielorussia e ivi situati, sia a prodotti di origine Bielorussa.

Esportazioni:

Nell’ambito delle vendita dal territorio dell’Unione alla Bielorussia, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare (direttamente o indirettamente):

  • beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell’Unione,
  • beni e tecnologie elencati nell’allegato V bis, anche non originari dell’Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia;
  • i macchinari di cui all’allegato XIV, anche non originari dell’Unione.

Il divieto è quello di fornire tali merci a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso nel paese.

Anche in questo caso, i divieti imposti sono soggetti ad alcune eccezioni in virtù dell’utilizzatore finale. L’Unione può concedere, in via residuale, le vendite e forniture di tali prodotti per esempio a scopi medici ed umanitari. L’autorità UE competente può inoltre rilasciare specifiche autorizzazioni per l’esportazione da parte di soggetti controllati.

In considerazione a quanto disposto dall’Unione risultano di maggiore importanza le valutazioni riguardo alle caratteristiche dei prodotti importati ed esportati. E’ inoltre essenziale la corretta determinazione del paese di origine delle merci che può differire dal paese di provenienza.

Nel contesto attuale è raccomandato alle aziende UE di gestire in prima persona le operazioni doganali di esportazione ed importazione. Tale impegno garantisce il pieno controllo delle dichiarazioni in dogana per evitare spiacevoli aspetti sanzionatori derivanti anche dalle restrizioni imposte in ambito internazionale.

La gestione in prima persona delle operazioni di esportazione ed importazione permette anche di limitare le incertezze legate allo scambio di informazioni tra gli operatori, che possono creare inevitabili ritardi e rallentamenti alla frontiera.

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08 Marzo 2022

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