Con l’Acronimo CMR si fa riferimento alla Convention de Merchandises par Route ovvero la Convenzione relativa al trasporto internazionale di merci su strada firmata a GinEvra il 19 maggio 1956. E’ stata redatta con lo scopo di regolare in maniera uniformare le condizioni del contratto di trasporto internazionale su strada per la parte che concerne i documenti e la responsabilità del vettore. E’ entrata in vigore in Italia il 02 luglio 1961, successivamente è stata modificata con Protocollo a Ginevra il 05 luglio 1978, modifica entrata in vigore in Italia il 18 dicembre 1982.
La Convenzione è attualmente ratificata da 46 paesi ed è strutturata in 8 capi e 51.
- Capo I «Campo di Applicazione» 1-2
- Capo II «Persone per le quali il vettore risponde» 3
- Capo III «Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto» 4-16
- Capo IV «Responsabilità del vettore» 17-29
- Capo V «Reclami e azioni» 30-33
- Capo VI «Disposizioni concernenti il trasporto effettuato da vettori successivi» 34-40
- Capo VII «Nullità di patti contrari alla convenzione» 41
- Capo VIII «Disposizioni finali» 42-51
L’articolo 1 della Convenzione stabilisce che la stessa si applichi a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada, per mezzo di veicoli (siano essi autoveicoli, autoarticolati, rimorchi e semirimorchi), indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna sono situati in due paesi diversi di cui almeno uno sia parte della Convenzione.
Non rientrano nell’alveo di applicazione della Convenzione:
- I trasporti effettuati in base a convenzioni postali internazionali;
- Trasporti funebri;
- Ai traslochi;