EU-SINGAPORE: ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO

Si informa che è formalmente entrato in vigore il 21 novembre 2019 l’Accordo di Libero Scambio, in materia di Origine Preferenziale, tra l’Unione Europea (UE) e la Repubblica di Singapore, offrendo nuove opportunità agli operatori europei di beneficiare dell’esenzione dai dazi.

In base  a questo nuovo accordo commerciale, Singapore rimuove immediatamente tutte le tariffe, che ancora applicava, sui prodotti originari dell’UE. Pertanto, i dazi doganali ( inclusi quelli sulle bevande alcoliche come la birra) vengono rimossi da Singapore già all’entrata in vigore dell’accordo, consentendo ai prodotti UE di beneficiare dell’esenzione dal dazio. Viceversa l’UE aprirà, sin da subito, il suo mercato ad oltre l’80 % di tutte le importazioni da Singapore, mentre eliminerà i dazi sui restanti prodotti entro 5 anni.

Per poter beneficiare dei numerosi vantaggi tariffari, si segnala che la Prova dell’origine applicabile non prevede l’utilizzo del classico certificato EUR 1, in linea con tutti i più recenti accordi, bensì sarà possibile attestare l’Origine preferenziale esclusivamente tramite la “Dichiarazione di origine su fattura” (status di esportatore autorizzato).

L’accordo in materia di origine UE-Singapore, prevede infatti che:

  • nell’Unione europea, qualsiasi esportatore ha la possibilità di redigere una “Dichiarazione di origine su fattura” se il valore dei prodotti provenienti dalla spedizione non supera i 6.000 euro. Se il valore dei prodotti originari della spedizione è superiore a 6.000 euro, tuttavia, la dichiarazione di origine può essere redatta solo da un’impresa avente lo status di esportatore autorizzato (EA);

  • a Singapore, l’esportatore deve essere registrato presso le autorità competenti e detenere un numero specifico chiamato ” Unique Entity Number “ . Inoltre, deve essere conforme alle disposizioni di Singapore per l’emissione di dichiarazioni di origine.

Gli esportatori Europei che hanno già lo status di esportatore autorizzato (EA) e che desiderano esportare a Singapore dovranno pertanto presentare una richiesta di Estensione del loro Status di Esportatore Autorizzato anche verso quest’ultimo Paese.

Viceversa le imprese che non dispongano ancora di un’autorizzazione di Esportatore Autorizzato (EA) dovranno, per beneficiare delle Preferenze Tariffarie, presentare una domanda di Status all’ufficio doganale competente.

Specifiche inoltre le Istruzioni sulle modalità di compilazione della Dichiarazione su Fattura nell’ambito dell’accordo UE-Singapore.

La Martino Parisi Srl attraverso il proprio apposito ufficio di Consulenza Doganale resta a disposizione delle ditte interessate per fornire sia specifiche informazioni in Materia di Origine preferenziale sia per fornire un Servizio integrato al fine di Ottenere o estendere lo Status di Esportatore Autorizzato, ed i relativi benefici.

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di Marco Sella

Novembre 2019