AEO: Obbligo di Automonitoraggio entro il 31 luglio.

Introdotto un nuovo modello per l’Automonitoraggio da parte dei soggetti già AEO che dovrà essere compilato e trasmesso all’Ufficio delle Dogane competente entro il 31 luglio di ogni anno.

In seguito alla Determinazione Direttoriale prot. n. 166081/RU dell’Agenzia delle Dogane sono state stabilite diverse novità in materia AEO a livello operativo. La stessa è stata emessa con lo scopo di armonizzare le procedure adottate in materia di audit di rilascio e di riesame AEO e, nel contempo, assicurare l’uniformità delle azioni e della valutazione dei requisiti/condizioni di affidabilità degli operatori doganali.

In relazione alle innovazioni introdotte in materia AEO si pone in evidenza l’importante cambiamento per gli operatori economici già in possesso dell’autorizzazione AEO con l’introduzione di un nuovo modello da utilizzare per l’automonitoraggio al fine di facilitare l’adempimento previsto dall’art. 23, comma 2 del Regolamento UE n. 952/2013.

Per quanto concerne la tempistica, tale modello dovrà essere compilato e trasmesso, con cadenza annuale entro il 31 luglio – così da comunicare anche i risultati finanziari dell’ultimo esercizio – nonché qualora emergano nuovi fattori potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto dell’autorizzazione AEO. Si tratta in sostanza di un mini-audit interno che la ditta deve effettuare per mantenere aggiornato il proprio status AEO.

Torna utile ricordare come il monitoraggio periodico è, anzitutto, responsabilità dell’operatore economico e deve far parte dei suoi sistemi di controllo interno. L’operatore economico deve essere in grado di dimostrare come è effettuato il monitoraggio e di presentarne i risultati. È tenuto a riesaminare processi, rischi e sistemi per tener conto di cambiamenti significativi nelle proprie operazioni. Le autorità doganali infine devono essere costantemente informate di tali cambiamenti.

Esiste inoltre l’obbligo giuridico, stabilito dall’articolo 23, paragrafo 2, del CDU, secondo il quale il titolare dell’autorizzazione AEO informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l’adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.

La Martino Parisi Srl attraverso il proprio ufficio di Consulenza Doganale resta a disposizione delle ditte interessate per fornire informazioni in materia di Autorizzazione AEO.

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di dott. Marco Sella

Responsabile Consulenza Doganale e Formazione

AEO Advisor



01 Luglio 2020

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