Il Nuovo Accordo EU-UK: Cos’è stato concordato?

29 Dicembre 2020 – di dott. Marco Sella

Il 24 dicembre 2020, il Regno Unito e l’Unione Europea hanno raggiunto un’intesa sul testo di un nuovo Accordo di Libero Scambio “Trade And Cooperation Agreement” per agevolare le loro future relazioni. L’Accordo entrerà in vigore il 1° Gennaio 2021, tuttavia sarà applicato, perlomeno in un primo periodo, su base provvisoria in attesa della ratifica da parte dei rispettivi parlamenti.

L’accordo copre diverse aree tra le quali molte attinenti al Commercio Internazionale di beni. In estrema sintesi lo stesso prevede:

  • Un azzeramento totale dei dazi per i prodotti di origine preferenziale delle parti;
  • Attestazione della preferenzialità tramite delle Autocertificazioni di Origine;
  • Mutuo riconoscimento dello Status AEO (solo per AEOS/F).

Dazio Zero

L’accordo UE-Regno Unito va oltre i recenti accordi di libero scambio dell’UE con altri paesi terzi come il Canada o il Giappone, prevedendo un azzeramento totale delle tariffe di importazione e zero quote/contingenti su tutte le merci. In ogni caso, uscendo il Regno Unito dal 1° gennaio 2021 dal Mercato Unico UE, dovranno essere espletate le formalità doganali, anzitutto in esportazione dalla UE, tramite apposita Dichiarazione Doganale (DAU). In import, ad esempio, i controlli doganali si applicheranno a tutte le merci che dal Regno Unito entrano nell’UE. Le spedizioni agroalimentari del Regno Unito dovranno disporre di certificati sanitari e saranno sottoposte a controlli sanitari e fitosanitari presso i posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri.

 

Torna utile inoltre ricordare come, per le merci esportate, sarà necessario per le singole spedizioni accompagnare le stesse anche da eventuali Dichiarazioni di Libera Esportazione, ad esempio in materia Dual Use, poiché il Trade & Cooperation Agreement tra l’UE e il Regno Unito non copre aspetti come le sanzioni internazionali o altri aspetti di politica estera.

 

Prove di Origine Preferenziale

Per beneficiare di queste preferenze commerciali, con esenzione dai dazi, le imprese devono tuttavia dimostrare che i loro prodotti soddisfano tutti i requisiti previsti dalle “regole di origine” all’interno dell’Accordo, secondo quanto stabilito nelle “Regole di origine specifiche per prodotto” contenute in un apposito Allegato. Per facilitare il rispetto delle norme e ridurre la burocrazia, l’accordo consente in ogni caso di autocertificare l’origine delle merci.

Per beneficiare del Dazio Zero l’importatore sarà tenuto a dichiarare di essere in possesso della prova che le merci rispettano le norme di origine tramite:

 

  • Un’attestazione di origine che il prodotto è originario, compilata dall’esportatore.

In questo caso il testo dell’attestazione di origine si trova nell’allegato ORIG-4 del Trade e Cooperation Agreement, il quale prevede che l’esportatore dell’UE dovrà disporre di un numero di registrazione (ottenendo lo status di Esportatore Registrato nel Sistema REX, oltre i 6000 € per spedizione) e includerlo nella dichiarazione.

L’attestazione di origine deve essere fornita su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale (ad esempio un Packing list) che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.

L’attestazione di Origine sarà valida per 2 anni dalla data in cui è stata rilasciata, per le importazioni nel Regno Unito, e 12 mesi per le importazioni nell’UE.

Una caratteristica peculiare di questo accordo, come già sperimentato con gli FTAs con Canada e Giappone, sarà la possibilità di utilizzare una Dichiarazione di Origine anche per spedizioni multiple di prodotti identici importati in un arco di tempo, tuttavia con una validità che non potrà essere superiore a 12 mesi.

 

  • La conoscenza da parte dell’importatore (Importer’s knowledge ) dell’origine del prodotto. Questa modalità, mutuata anch’essa dall’accordo con il Giappone, consente all’importatore di richiedere un trattamento tariffario preferenziale sulla base delle prove ottenute in merito al carattere originario dei prodotti importati. Questa prova deve essere in possesso dell’importatore, essere sotto forma di documenti giustificativi o registrazioni commerciali che possono essere forniti dall’esportatore o dal produttore e fornire la prova che il prodotto sia considerato originario.

In tal caso, poiché l’importatore presenta una richiesta utilizzando le proprie conoscenze, l’esportatore o il produttore non dovranno fornire alcuna dichiarazione di origine.

 

In aggiunta l’accordo prevede il “cumulo completo” (il che significa che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche delle lavorazioni se avvenute nel Regno Unito o nella UE).

 

AEO e Procedure Doganali

Le procedure doganali saranno semplificate ai sensi dell’accordo, poiché entrambe le parti hanno concordato una serie di agevolazioni, prima fra tutte la decisione di riconoscere reciprocamente i programmi AEO (“Authorized Economic Operator – Operatori economici autorizzati”).

Viene pertanto garantito un Mutuo Riconoscimento (MRA) tra i programmi:

  • dell’Unione Europea: Authorised Economic operator (security and safety). (point (b) of Article 38(2) UCC);
  • del Regno Unito: “Authorised Economic Operator programme” (safety and security)

In altri termini, per gli operatori economici che abbiano ottenuto l’Autorizzazione AEO che contempli l’ambito Sicurezza (AEO-S  e AEO-F) entrambi i paesi riconosceranno reciproci vantaggi, ad esempio tenendo conto favorevolmente dello status di AEO concesso dall’altra Parte nella sua valutazione del rischio per ridurre le ispezioni o i controlli e per altre misure di sicurezza.

 

La Martino Parisi Srl attraverso il proprio apposito ufficio di Consulenza Doganale resta a disposizione delle ditte interessate per fornire sia specifiche informazioni in Materia di Brexit sia per fornire un Servizio integrato al fine di pianificare la gestione delle future operazioni doganali con il Regno Unito.

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di dott. Marco Sella – Doganalista & Responsabile Consulenza Doganale e Formazione

 

29 Dicembre 2020

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