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Brexit: proroga del periodo di cui all’articolo 50 che prevedeva l’uscita dal regno unito il 29 marzo 2019.

Il Consiglio europeo ha adottato in questi giorni una decisione che formalizza l’accordo politico raggiunto il 21 marzo 2019 sulla proroga del periodo a norma dell’articolo 50.

In base alla decisione del Consiglio europeo, nel caso in cui l’accordo di ritiro (c.d. withdrawal agreement) sia approvato dalla Camera dei Comuni (UK) entro il 29 marzo 2019 al più tardi, l’estensione sarà fino al 22 maggio 2019.

Nel caso in cui l’accordo di ritiro non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, l’estensione sarà fino al 12 aprile 2019. In tal caso, il Regno Unito indicherà una via da seguire prima del 12 aprile 2019.

La decisione chiarisce che per tutta la durata dell’estensione il Regno Unito rimane uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi stabiliti nei trattati e in base al diritto dell’UE. Se il Regno Unito sarà ancora uno Stato membro il 23-26 maggio 2019, sarà tuttavia tenuto a tenere elezioni al Parlamento europeo.

Significa che fino al 12 aprile tutto è possibile: un accordo, una proroga lunga – se il Regno Unito decidesse di ripensare alla sua strategia – o la revoca dell’articolo 50, che è una prerogativa del governo del Regno Unito. In caso di decisione negativa entro il 12 aprile, la Gran Bretagna dovrebbe lasciare l’Unione quello stesso giorno realizzandosi lo scenario doganalmente più articolato del c.d. “No-Deal” e divenendo a tutti gli effetti un Paese Terzo.

L’ufficio Consulenza rimane a completa disposizione delle Imprese interessate per fornire informazioni sugli sviluppi, e le relative conseguenze di natura doganale, che un’eventuale assenza di accordo dovesse comportare.

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di Marco Sella

25 Marzo 2019

 

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