CRITICITÀ DELLA RESA EXW – VANTAGGI DELL’FCA & IMPORTANZA DEL LUOGO APPROVATO

La resa EX WORKS (FRANCO FABBRICA), in base alla quale la merce viene messa a disposizione del compratore nel luogo convenuto, con l’edizione 2020 degli Incoterms viene ESPRESSAMENTE SCONSIGLIATA PER L’UTILIZZO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, come riportato dalla nota esplicativa n.6 « […] in realtà la regola EXW può essere adatta per il commercio interno, quando non vi è alcuna intenzione di esportare la merce. […] Nel caso in cui il compratore intenda esportare la merce e ritenga difficile ottenere lo sdoganamento all’esportazione è consigliabile che scelga la regola FCA, in base alla quale l’obbligo e le spese [e i rischi] relative allo sdoganamento all’esportazione spettano al venditore”, suggerendo viceversa il termine FCA che prevede comunque oneri limitati per l’esportatore.

I principali rischi che comporta la resa EX WORKS sono:

  1. RISCHIO: La resa EXW non prevederebbe che il venditore carichi la merce sul mezzo. È tuttavia consuetudine del venditore di «favorire» il compratore, provvedendo in ogni caso al caricamento rischiando in caso di danneggiamento di essere chiamato a risponderne pur avendolo fatto a titolo gratuito.
  2. RISCHIO: questo tipo di resa comporta soprattutto uno SVANTAGGIO DOGANALE e FISCALE dovuto:
    • Alla maggiore difficoltà, talvolta impossibilità, di reperire i documenti doganali (comprovanti l’avvenuta esportazione ai fini IVA)
    • Alla mancanza di un rapporto diretto e di conoscenza con l’operatore doganale
    • Il rischio fiscale in caso di assenza di prove dell’avvenuta esportazione

Per ovviare a queste criticità è consigliabile per l’esportatore utilizzare la resa FCA al posto della pericolosa EXW, la quale prevede che il venditore si occupi dello sdoganamento all’esportazione tramite l’autorizzazione al Luogo Approvato, salvaguardando, ai fini fiscali, l’ottenimento della prova di esportazione necessaria ad avvalersi della non imponibilità IVA art.8 DPR 633/72.

Come indicato dalla circolare 49/2020 dell’Agenzia delle Dogane una corretta applicazione da parte degli operatori coinvolti nel processo di esportazione unitamente al rispetto delle condizioni di consegna della merce permette di ridurre i tempi per l’espletamento delle formalità doganali con evidenti benefici in termini di competitività per le aziende esportatrici italiane.

Grazie al luogo approvato le aziende riescono a monitorare le loro esportazioni (e/o importazioni) senza dover ricorrere a lunghi tempi di ricerca delle bolle stesse ed in modo particolare senza esporsi al rischio IVA in caso di errori o mancate esportazioni.

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