A seguito delle ultime integrazioni al regolamento UE 833/2014, che istituisce misure sanzionatorie verso la Federazione Russa, vengono intensificati i divieti per l’importazione di determinati prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII quali:
- Ferro, fili e barre di ferro
- Prodotti laminati, tubi e accessori per tubi
- Costruzioni e parti di costruzioni
- Serbatoi o recipienti
- Ancore, catene, chiodi viti e bulloni
- Stufe e radiatori
- Oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, ferro e acciaio
- Qualsiasi lavoro di ferro o acciaio
Comunichiamo quindi che dal 1° aprile 2024 il divieto si applicherà anche ai prodotti classificabili al codice NC 720711.
Il divieto di importazione si applica ai suddetti prodotti originari o esportati dalla Russia a prescindere dal paese dal quale essi vengono importati, nonché a prodotti trasformati in un paese terzo partendo da prodotti siderurgici di origine Russa, a prescindere dall’origine del prodotto finito.
Nello specifico l’importatore deve essere in grado di fornire:
- la prova attestante il paese di origine, diverso dalla Russia, dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.
Tra le prove ritenute valide vi sono i seguenti documenti:
- Mill Test Certificate (MTC) ossia un documento che attesta le proprietà chimico-fisiche dei materiali e la loro conformità a determinati standard tecnici, prodotto, di norma, dal fornitore, sia per i prodotti finiti sia per i semilavorati.
Altri documenti di prova idonei sono considerati:
- Fatture
- Bolle di consegna
- Certificati di qualità
- LTD dei fornitori
- Documenti di calcolo e di produzione
- Documenti doganali del paese di esportazione
- Corrispondenza commerciale
L’esistenza della prova in questione va attestata utilizzando il codice Y824 all’interno del documento doganale di importazione.