Grafica Blog copertina parisi russia_blog

NEWS: DIVIETO IMPORT PRODOTTI SIDERURGICI

A seguito delle ultime integrazioni al regolamento UE 833/2014, che istituisce misure sanzionatorie verso la Federazione Russa, vengono intensificati i divieti per l’importazione di determinati prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII quali:

  • Ferro, fili e barre di ferro
  • Prodotti laminati, tubi e accessori per tubi
  • Costruzioni e parti di costruzioni
  • Serbatoi o recipienti
  • Ancore, catene, chiodi viti e bulloni
  • Stufe e radiatori
  • Oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, ferro e acciaio
  • Qualsiasi lavoro di ferro o acciaio

Comunichiamo quindi che dal 1° aprile 2024 il divieto si applicherà anche ai prodotti classificabili al codice NC 720711.

Il divieto di importazione si applica ai suddetti prodotti originari o esportati dalla Russia a prescindere dal paese dal quale essi vengono importati, nonché a prodotti trasformati in un paese terzo partendo da prodotti siderurgici di origine Russa, a prescindere dall’origine del prodotto finito.

Nello specifico l’importatore deve essere in grado di fornire:

  • la prova attestante il paese di origine, diverso dalla Russia, dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Tra le prove ritenute valide vi sono i seguenti documenti:

  • Mill Test Certificate (MTC) ossia un documento che attesta le proprietà chimico-fisiche dei materiali e la loro conformità a determinati standard tecnici, prodotto, di norma, dal fornitore, sia per i prodotti finiti sia per i semilavorati.

Altri documenti di prova idonei sono considerati:

  • Fatture
  • Bolle di consegna
  • Certificati di qualità
  • LTD dei fornitori
  • Documenti di calcolo e di produzione
  • Documenti doganali del paese di esportazione
  • Corrispondenza commerciale

L’esistenza della prova in questione va attestata utilizzando il codice Y824 all’interno del documento doganale di importazione.